La Congrega di Carità di Carife e L’Asilo Senotrofio Addimandi Momenti di Attività Amministrativa

La Congrega di Carità ebbe un ruolo assai importante per l’assistenzialismo a Carife.
Vediamo alcuni esempi di tale attività, trascrivendo integralmente alcune deliberazioni adottati da quel Consesso:
L’anno millenovecentododici addi dodici maggio in Carife e nella casa comunale, la Congrega di Carità legalmente convocata si è riunita nelle persone dei Sigg.:

1.Avv. Santoro Pasquale – Presidente
2.Forgione Antonio
3.Pezzano Silvano
4.Santoro Michelarcangelo

Assiste alla seduta il Segretario Signor Grande Clemente.

Il Sig. Santoro Pasquale, riconosciuto che il numero degl’intervenuti è sufficiente per la legalità della seduta, invita i medesimi a deliberare sul seguente oggetto: DIMISSIONI DALLA CARICA DI TESORIERE PRESENTATE DA GALLICCHIO VITO.

  • Letta la nota Sottoprefettizia del 29 marzo ultimo n. 1662 con la quale ha trasmesso il foglio delle dimissioni dalla carica di Tesoriere di questa Congrega presentate dal Sig. Gallicchio Vito fu Pasquale;
  • Considerato che quest’ultimo non ha mai disimpegnato le funzioni di tale carica per mancanza di accertamento delle pochissime rendite enfiteutiche, non essendosi a tanto potuto provvedere sia per mancanza di ruolo esecutivo, sia per l’avvenuta prescrizione;
  • Considerato che questa Congrega non possiede altre rendite che quelle di due certificati intestati di Debito Pubblico, uno per la rendita annua di £ 35,00 e l’altro di £ 3,0 e svolgendosi la contabilità relativa con regolare conto corrente presso quest’Ufficio Postale, non si ha quindi bisogno di speciale Tesoriere;

A pieni voti

DELIBERA

Prendersi atto delle dimissioni dalla carica di Tesoriere di questa Congrega presentate dal Signor Gallicchio Vito fu Pasquale.

Il verbale della seduta è sottofirmato dai 4 componenti e dal Segretario Clemente Grande.

Il 1913 fu un anno fondamentale per la Congrega di Carità di Carife e per l’istituendo Senotrofio Addimandi.

Leggiamo insieme una delibera importantissima adottata dalla Congrega: L’anno millenovecentotredici, il giorno ventiquattro maggio, in Carife e sul Palazzo Municipale la Congrega di Carità, convocata con appositi avvisi ai singoli componenti si ‘ riunita nelle persone dei Signori:

1.Avv. Pasquale Santoro
2.Santoro Michelarcangelo
3.Sac. Giuseppe Carsillo
4.Tedeschi Emilio

Assiste alla seduta il Segretario Grande Clemente.
Il Presidente Sig. Avvocato Santoro Pasquale, riconosciuta la legalità della convocazione ed il numero invita la Congrega a deliberare sul seguente oggetto: NOMINA DI COMMISSIONE – ATTI DI LICENZA.
Il Presidente espone che con precedente deliberato di massima di questa Congrega del ventitre dicembre millenovecentoundici fu deciso di procedere alla concessione enfiteutica di tutti i fondi rustici ed urbani costituenti il legato Addimandi, ed a tale scopo è stata eseguita perizia da parte dell’Ing. Durante nominato dall’Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia. In previsione, ora dell’imminenti contrattazioni enfiteutiche a stipularsi appena che saranno ricevuti gli atti approvati dalla competente Autorità Tutoria, fa le seguenti proposte:

1. Procedersi alla nomina di una Commissione che prenda in esame preventivamente le qualità morali ed economiche di coloro che chiederanno di rendersi concessionari enfiteutici dei beni della Congrega con facoltà di non ammettere alle aste coloro che non diano affidamento di moralità, di solvibilità e di buona amministrazione dei fondi concessi. E per raggiungere questa epurazione dovrà farsi obbligo a tutti di presentare le loro domande di concorso alle aste almeno quarantotto ore prima dacché queste saranno indette, sotto pena di decadere;

2. Procedersi a regolare atto di licenza, secondo la nostra locale consuetudine, prima che scada il maggio, a tutti i coloni dei fondi rustici ed urbani le cui locazioni siano senza determinazione di tempo, e dove questo esista e abbia data certa, quando si verifichi la scadenza del quinquennio a tergo dell’art. 493 del Codice Civile. E ciò per tener libera e disponibile la proprietà suddetta fin dal ° settembre prossimo venturo per modo che a cominciare dal 1° settembre millenovecentoquattordici possono esigersi le rendite enfiteutiche che saranno certamente   più rimunerative degli estagli attuali. (L’Estaglio è il prezzo di affitto di un bene immobile, casa, terreno, ecc. n. d. r.) Il componente Sac. Carsillo si associa alle proposte del Presidente ed a sua volta propone che la commissione di revisione delle qualità dei concorrenti debba essere facultata anche a non ammettere alle aste quelli che vi concorrono a solo scopo di speculazione. L’altro componente Sig. Tedeschi propone che la Commissione debba essere composta dal Presidente della Congrega, dal Sindaco del Comune e dal Parroco, come quelli che sono in grado di meglio conoscere le qualità dei nostri concittadini.

LA CONGREGA
Intese le proposte del Presidente e le aggiunte degli altri componenti,
AD UNANIMITA’ DEI VOTI DELIBERA

1. Nomina una Commissione composta del Presidente della Congrega di Carità, del Sindaco del Comune di Carife, e del Parroco di questa Chiesa, perché prenda in esame le qualità morali ed economiche dei concorrenti alle aste per concessioni enfiteutiche dei beni di questa Congrega, con facoltà di escludere, inappellabilmente, quelli che non diano affidamento di probità, di buona amministrazione o di solvibilità;

2. Dà formale mandato al Presidente perché entro lo spirante mese di maggio proceda a regolari atti di licenza (1) verso tutti i coloni dei fondi rustici ed urbani, le cui locazioni siano senza determinazioni di tempo o che non restino nel caso dell’art. 493 C.C.;

3. Fa obbligo a tutti i concorrenti di presentare le loro domande di concorso alle aste per le concessioni enfiteutiche quarantotto ore prima che queste avranno luogo sotto pena di decadenza.
Previa lettura e conferma il verbale si sottoscrive.
Come si può evincere dal verbale, la Congrega cercava ogni garanzia nel concedere in enfiteusi le proprietà che era stata chiamata ad amministrare, a seguito del testamento del Canonico Pasquale Addimandi a suo favore. Ovviamente la Commissione nominata non avrebbe potuto avere il dono dell’infallibilità e molti fondi andarono assegnati ai soliti noti e benestanti di Carife, che in seguito poterono riscattare l’enfiteusi e diventare proprietari di vasti appezzamenti di terreno. Molto influì anche la voglia di favorire qualcuno.

(1) L’intimazione di licenza per finita locazione è l’atto con il quale il locatore chiede la declaratoria di risoluzione del contratto perché è intervenuta la scadenza. Detto atto deve essere notificato al conduttore prima della data di cessazione del contratto. Se, infatti, il contratto è già scaduto, potrà essere intimato lo sfratto per finita locazione. La convalida della licenza costituisce l’ordine emesso dal Giudice competente nei confronti del conduttore di rilasciare l’immobile e pertanto è titolo per la esecuzione forzata dell’obbligo di rilascio, in difetto di adempimento spontaneo.
Credo sia necessario a questo punto dare anche qualche cenno sull’enfiteusi, facendo riferimento alla definizione che ne dà la Treccani sub voce:
L’enfiteusi è un diritto reale su un fondo altrui che attribuisce al titolare (enfiteuta) gli stessi diritti che avrebbe il proprietario (concedente) sui frutti, sul tesoro e sulle utilizzazioni del sottosuolo; il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni (art. 959 c.c.). Sull’enfiteuta gravano fondamentalmente due obblighi: quello di versare un canone periodico (che può consistere sia in una somma di danaro sia in una quantità fissa di prodotti naturali) al concedente e quello di migliorare il fondo. Sono a carico dell’enfiteuta anche le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo, salvo che le leggi speciali o il titolo costitutivo non dispongano diversamente. L’enfiteusi può essere costituita mediante contratto, testamento o usucapione e può essere perpetua o temporanea, ma in quest’ultimo caso la sua durata non può essere inferiore a venti anni. Si estingue per il totale perimento del fondo, per la scadenza del termine (nel caso di enfiteusi temporanea), per prescrizione a seguito del non uso ventennale e per usucapione da parte dell’enfiteuta del diritto di proprietà (è da ricordare però che, in base all’art. 969 c.c., il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio). Inoltre, due cause di estinzione peculiari dell’enfiteusi sono, rispettivamente, la devoluzione (che può essere domandata dal proprietario qualora l’enfiteuta deteriori il fondo o non adempia all’obbligo di migliorarlo o sia in mora nel pagamento di due annualità di canone) e l’affrancazione (che può essere promossa dall’enfiteuta, il quale, mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale, acquista la proprietà del fondo). L’enfiteusi è disciplinata dagli artt. 957-977 c.c., ma questo assetto normativo ha subito nel tempo profonde modifiche a seguito di leggi speciali (l. 22 luglio 1966, n. 607; l. 18 dicembre 1970, n. 1138; l. 14 giugno 1974, n. 270) e sentenze della Corte Costituzionale (21 marzo 1969, n. 37; 18 luglio 1973, n. 145; 6 marzo 1974, n. 53; 15 gennaio 1976, n. 2; 7 aprile 1988, n. 406; 23 maggio 1997, n. 143).

L’AUTOREVOLE PARERE DEL SENATORE PROF. CARLO FADDA

Leggiamo un’altra delle delibere adottate dalla Congrega di Carità, che per procedere speditamente e senza intoppi nel suo iter amministrativo aveva chiesto un parere ad un autorevole giurista di quel tempo, il Senatore Prof. Carlo Fadda di Napoli:
L’anno millenovecentotredici, il giorno quattro settembre in Carife, convocatasi la Congrega di Carità a norma di legge, si è la medesima riunita nelle persone dei Signori:

-Pasquale Santoro – Presidente
-Prof. Emilio Tedeschi
-Santoro Michelarcangelo
Canonico Carsillo Giuseppe

Assiste alla seduta il Segretario assunto Prof. Tedeschi Emilio.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l’adunanza a deliberare sul seguente oggetto: LASCITO ADDIMANDI – ACCERTAMENTO DI SPESE.
Il Presidente riferisce che, conformemente all’incarico commessogli colla presente deliberazione del 21 agosto ultimo, si è portato di persona in Napoli per consultare il Senatore Prof. Carlo Fadda sul se fosse conforme a diritto la decisione della Onorevole Commissione di Beneficenza degli undici luglio testé trascorso, colla quale si afferma che erede del lascito Addimandi sia l’erigendo Senotrofio, e non questa Congrega.
Quell’autorevole giurista ha dato il suo parere, che viene qui appresso, integralmente riportato:
Illustrissimo Signor Presidente della Congrega di Carità di Carife – In risposta ai quesiti propostimi dalla S. V. espongo le seguenti considerazioni: E’ bene anzitutto fissare la portata del testamento Addimandi nei riguardi della Congrega. Nessun dubbio che questa sia istituita erede universale: il testatore lo dice colle parole più esplicite e recise. All’erede universale viene imposto

“l’obbligo espresso di costituire un Ospedale o Senotrofio…che dovrà essere amministrato a norma di un Regolamento che sarà proposto dalla Congregazione medesima ed approvato dal Consiglio Comunale”.

Dispone il testatore che in quel Regolamento dovrà essere stabilito essenzialmente che due dei Componenti l’amministrazione del nuovo Pio Stabilimento siano delle persone da lui indicate. Piu’ in là si parla ancora di “questo Pio Stabilimento che viene amministrato dai quattro già proposti Componenti, cui deve presiedere necessariamente il Vescovo Diocesano”.

In tutto il testamento si parla più volte del nuovo Pio Stabilimento e della Commissione…stabilita per l’amministrazione. La quale unitamente al Vescovo “avrà la facoltà di vigilare al buon regolamento, di richiamare in ogni anno i conti ed esaminare l’esito e l’introito della rendita di tutti i beni consegnati alla Congregazione di Carità, e trovandosi superante l’introito all’esito, il dippiù farne maritaggi ecc.”. Si stabilisce poi che, appena cessato l’usufrutto lasciato alle legatarie “l’eredità allora sia consegnata alla Congregazione di Carità ovvero alla Commissione che si trova costituita o da costituire”.

D’altra parte l’erede universale è gravato di certe prestazioni per messe in perpetuo.

Dopo questa esposizione, è facile intendere che non può sul serio sostenersi che erede non sia la Congrega ma l’opera Pia erigenda. Il testatore ci presenta la Congrega come tenuta in perpetuo a fare qualche cosa come erede, e sopra tutto vincolata a rendere conto agli Amministratori da lui nominati. Ciò importa che non si tratta di un obbligo imposto all’erede di fondare quell’opera e poi cessare da ogni ingerenza, sibbene di vera e propria successione, per cui la Congrega amministra e possiede tutti i beni, e ogni anno rende conto della rendita. Se erede fosse l’Opera Pia, questo rendiconto sarebbe assurdo, perché essa avrebbe il godimento, il possesso e l’amministrazione dei propri beni. Come potrebbe l’erede universale adempiere all’obbligo perpetuo di fare celebrare le messe, se dovesse cessare la sua qualità, non appena costituito l’Ente?

Ma il testamento parla di nuovo Pio Stabilimento! Dunque ci dovrà essere un ente autonomo da costituire per decreto reale, a tenore dell’art. 51 della Legge 7 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di Beneficenza? Non credo. Trattasi di opera pia dipendente ed amministrata, quanto alla gestione del patrimonio, dalla Congrega; e quanto alla parte ospedaliera ed ai maritaggi eventuali, dalla Commissione stabilita nel testamento. E’ ammesso da tutti, anche in base all’articolo 4 della citata legge, che la Congrega di Carità possa essere amministratrice di altre istituzioni di beneficenza o per legge o per volontà dei fondatori (cfr. Enciclopedia Giuridica delle Opere Pie di Cagnetta, D’Agostino, ecc. pag. 275 sub voce Congregazione di Carità).

Nulla quindi vietava che il testatore avesse creata l’opera ospedaliera, affidandone l’amministrazione alla Congrega, salvo che per quanto riguarda l’azienda ospedaliera, nella sua parte speciale. Ma il patrimonio è della Congrega, deve essere presso di essa, deve da questa essere amministrato, fornendo l’opera, i mezzi per provvedere al suo scopo. Deve quindi la Congrega fondare l’ospedale, e per tale riguardo è lecita ogni ingerenza dell’autorità tutoria. Ma questa commette un eccesso di potere quando pretende togliere alla Congrega il possesso e la proprietà del patrimonio. Ogni atto di coazione in tale senso lede il diritto della Congrega che ha ragione di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far rispettare il suo diritto. Ma accanto a questa via, la Congrega può dolersi in via amministrativa e col ricorso al Re, o con quello alla V^ Sezione del Consiglio di Stato, a tenore dell’art. 42 della legge sulle Opere Pie, facendo sempre ogni riserva per l’azione giudiziaria.

Napoli 28 agosto 1913. Firmato Carlo Fadda”.

Carlo Fadda è stato un giurista italiano. Docente nelle università di Genova e Napoli, fu nominato senatore nel 1912. Dal 1888 al 1906 redasse n commento della Pandette di Berhard Windscheild, considerato oggi tra i più autorevoli del XX secolo.
Nacque a Cagliari nel 1853 e morì a Roma nel 1931.
Continua la delibera:
Lo stesso Sig. Presidente aggiunge che, per effetto del cennato parere e per l’autorizzazione ottenuta colla cennata deliberazione 21 agosto u. s. ha prodotto, in data tre andante gravame al Governo del Re, notificato in copia all’Ill.mo Signor Prefetto della Provincia per ministero dell’Ufficiale Giudiziario D’Alessio el Tribunale di Avellino, per annullamento della cennata decisione.
Il medesimo Presidente fa osservare che egli ha sostenute delle spese per recarsi a tal uopo in Napoli, dove è restato varii giorni, delle quali egli non intende essere rivaluto.
Invita invece la Congrega ad accertare e riconoscere le altre spese, e propriamente a) lire Cento per compenso al Senatore Prof. Fadda; b) lire venticinque e centesimi sessantadue per il ricorso al Governo del Re: distinte £ 13,20 per stampa – £ 7.32 per bollo – £ 1,40 per notifica – £ 3,70 per commissione e posta, per modo che le £ 25,62 debbano essere rimborsate all’incaricato in Avellino Sig. Mastantuoni Luigi.

LA CONGREGA

Intesa la relazione del Presidente, letto il parere del Senatore Fadda; Considerato che il compenso proposto dal Sig. Presidente per il Prof. Fadda nella misura di lire Cento deve ritenersi equo e giusto, in considerazione dell’importanza del lavoro compiuto;

Ad unanimità delibera

A) Prendersi atto dell’autorevole parere del Senatore Prof. Fadda, nonché del ricorso avanzato al Governo del Re, a fine di ottenersi l’annullamento della decisione dell’On.le Commissione di Beneficenza degli 11 giugno 1913, che erroneamente riteneva erede del lascito Addimandi l’erigendo Senotrofio e non questa Congrega;
B) Liquidarsi:
1.Lire 100,00 per compenso dovuto al Senatore Prof. Carlo Fadda;
2.Lire 25,62 al Sig. Mastantuoni Luigi di Avellino per spese del suddetto ricorso, da prelevarsi il tutto in lire 125,62 dall’apposito fondo che sarà stanziato nel bilancio 1913 e 1914.

La seduta continua sul seguente Ordine del giorno: NOMINA DEL TESORIERE DELLA CONGREGA DI CARITA’ E DELL’ISTITUENDO SENOTROFIO ADDIMANDI.

LA CONGREGA

Letto il decreto del 21 agosto ultimo dell’On.le Consiglio di Prefettura, col quale non si approva la nomina del Tesoriere speciale in persona del Sig. Salvatore Michelarcangelo fu Giovanni, come dai precedenti atti 23 febbraio e 23 maggio ultimi, disponendosi invece che sia affidato il servizio di Tesoreria per questa Congrega di Carità e per l’istituendo Senotrofio Addimandi, all’Esattore delle imposte di questo Comune, come quegli che offre maggiore garenzia, indipendentemente da una sensibile economia nella retribuzione, dappoiché l Tesoriere speciale si doveva corrispondere lo stipendio annuo di lire Trecento, mentre all’Esattore spetterà il solo aggio del 3% in virtù del contratto Esattoriale pel decennio 1913/1922;

Considerato che la nomina, cui trattasi, dovrà avere la durata del contratto esattoriale, cioè fino allo spirare del decennio 1913/1922;
Considerato che questo Esattore per il servizio di Tesoreria cui trattasi non ha l’obbligo di anticipare somma alcuna, ma se anticipi facesse, il medesimo avrà drittoa percepire gl’interessi legali del 4%;
Letti gli articoli 22 e seguenti della Legge 7 luglio 1890 e 38, 39 e 40 del Regolamento contabile 5 febbraio 1891

A pieni voti delibera

E’ nominato Tesoriere di questa Congregazione di Carità e dell’istituendo Senotrofio Addimandi l’Esattore di questo Comune Sig. Greco Vincenzo fu Giuseppe, alle seguenti condizioni:
1 .Durata in carica dal di della stipula dell’analogo contratto fino al 31 dicembre 1922, allorché andrà a scadere il contratto esattoriale pel decennio 1913/1922;
2. Aggio del 3% su tutte le somme riscosse in ciascun esercizio e portate nel rispettivo conto, aggio eguale a quello Esattoriale, giusta contratto del dì 7 novembre 1912;
3 .Cauzione in contanti di £ 800,00 mercé deposito vincolato sul libretto della Cassa Postale di risparmio o in quella dei DD.PP.;
4. Qualora l’Esattore per il servizio in parola volesse anticipare delle somme per far fronte ad impellenti necessità, avrà diritto di riscuotere gl’interessi legali del 4%.
5. Previa lettura e conferma, i verbali si sottoscrivono.

Le firme apposte in calce sono quelle del Presidente, Avv. Pasquale Santoro, poi notaio, fratello del Magistrato Giocondo e cognato del Segretario Comunale Clemente Grande, padre del compianto ginecologo Antonio Santoro; quella di Santoro Michelarcangelo; di Emilio Tedeschi, maestro elementare che molti alunni ricordano molto severo; abitava nei pressi della Piazza di fronte alla casa di Mario Pelosi e di Inessa Saura, deceduta ultracentenaria qualche tempo fa. Seguiva poi la firma del Sacerdote Canonico Giuseppe Carsillo.
Vediamo ora cosa successe in un’altra seduta nel mese successivo dello stesso anno:
L’anno Millenovecentotredici, il giorno trenta ottobre in Carife

LA CONGREGAZIONE DI CARITA’

Convocata a norma di legge, si è riunita nelle persone dei Sig. Santoro Avv. Pasquale Presidente, Tedeschi Emilio, Santoro Michelarcangelo Componenti.
Assiste alla seduta il Segretario assunto Prof. Tedeschi Emilio.
Il Signor Presidente, Santoro Avv. Pasquale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l’adunanza a deliberare sul seguente oggetto: NOMINA DELL’AVVOCATO DIFENSORE PER IL RICORSO AL RE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELL’11 giugno 1913.

LA CONGREGA

Letti i precedenti atti del 21 agosto e 4 settembre ultimi, relativi al ricorso al Re, avverso la decisione dell’on. Commissione di Beneficenza dell’11 giugno 1913, che erroneamente riteneva erede del lascito Addimandi l’erigendo Senotrofio e non questa Congrega, come da esplicita disposizione testamentaria;
Letto il detto ricorso in data (Spazio bianco) debitamente notificato e spedito a S. E. il Ministro dell’Interno con nota del 10 settembre ultimo;
Considerato che si reputa necessario scegliere in Roma un avvocato, che possa validamente sostenere le ragioni di questa Congrega, addotte col citato ricorso,
a pieni voti delibera
1. E’ nominato il Sig. Loreto Flamma avvocato di questa Congregazione di Carità, perché assista il detto ricorso e redigga una esauriente memoria defensionale a sostegno delle ragioni addotte;
2. Prelevarsi per detto avvocato il relativo compenso, che vien fissato in lire3 Centocinquanta, comprese le spese di stampa ed altro, dal certificato di rendita n. 218677, che dovrà essere commutato al portatore, come da deliberazione dell’8 agosto ultimo, relativo al rimborso della somma mutuata dal Cav. Avv. Giocondo Santoro pel pagamento della tassa di successione del lascito Addimandi.

NASCE FINALMENTE IL SENOTROFIO ADDIMANDI

L’anno millenovecentoquattordici il giorno tredici maggio in Carife e nel Palazzo Municipale
La Congrega di Carità,
legalmente convocata, con appositi avvisi diramati a domicilio di ciascun componente, s’è riunita nelle persone dei Sigg.
1.Santoro Avv. Pasquale – Presidente
2.Sacerdote Carsillo Giuseppe
3.Prof. Tedeschi Emilio
4.Santoro Michelarcangelo

Il Sig. Santoro Avv. Pasquale, nell’assumere la Presidenza, riconosce legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Congrega a deliberare sul seguente oggetto:

SENOTROFIO ADDIMANDI – EREZIONE IN ENTE MORALE

LA CONGREGA

Premesso in fatto

– che, con testamento olografo del 26 giugno 1875, il fu Canonico Pasquale Addimandi disponeva delle sue sostanze nel seguente modo: “Nomino ed istituisco erede universale la Congregazione di Carità di Carife, coll’obbligo espresso di costituire un Ospedale o Senotrofio, in sollievo dei veri poveri sofferenti ed inabili di questo Comune, che dovrà essere amministrato a norma di un Regolamento, che sarà proposto dalla Congregazione medesima ed approvato dal Consiglio Comunale…ecc. ecc.”; legava poi l’usufrutto dei beni ereditati a favore di due nipoti, Forgione Filomena fu Luigi e Saura Filomena fu Simone, col diritto di accrescimento fra di loro;

– Che, debitamente autorizzata dall’Autorità Tutoria del tempo, questa Congrega, con deliberazione del 30 settembre 1880, accettò la suddetta eredità, a tanto autorizzata con Decreto Reale del 13 febbraio 1881, e prima di compiere atti di disposizione e di amministrazione, superiormente approvati-

– Che cessato l’usufrutto nel gennaio 1913, per la morte di Saura Filomena, ultima usufruttuaria, e divenuta la Congrega piena proprietaria del patrimonio Addimandi, pensò di provvedere alla pi conveniente sistemazione di esso. Ma l’On.le Commissione Provinciale di Beneficenza di Avellino, con decisione dell’11 giugno 1913, dichiarò che l’erede testamentario del Canonico Addimandi dovesse ritenersi l’erigendo Senotrofio od ospedale e non questa Congrega di Carità, e, conseguentemente, ritenne nulle tutte le contrattazioni intercedute nel patrimonio ereditario, fra la Congrega e i terzi, con ingiunzione alla Congrega medesima di spogliarsi del possesso dell’eredità predetta, investendone la Commissione Amministrativa dell’erigendo Senotrofio od ospedale;

– Che avverso a questa decisione fu prodotto ricorso straordinario al Governo del Re, e, con provvedimento Ministeriale, comunicato con nota Sottoprefettizia del 28 marzo ultimo n. 1862, si è ritenuto:

– A) Che questa Congregazione di Carità è l’erede universale dei beni del fu Canonico Pasquale Addimandi;

– B) Che, conseguentemente, debbano ritenersi validi gli atti compiuti, in proposito da questa Congrega, relativamente alla gestione del patrimonio ereditario;

– C) Che avendo l’eredità Addimandi una finalità speciale, risulta opportuno provocarne il riconoscimento giuridico, stabilendosi, in tale occasione, se l’erigendo Senotrofio debba essere amministrato dalla Congregazione di Carità o da Amministrazione autonoma. Senonché il sullodato Ministero, a scanso di litigi, con il suddetto provvedimento suggerisce, in linea di opportunità, di affidare l’Amministrazione ad una Commissione speciale, composta della Congregazione di Carità, e, nei limiti del possibile, delle persone indicate dal testatore, evitandosi così ogni ulteriore grave quistione amministrativa o giudiziaria.

Tanto premesso,

Facendo buon viso all’autorevolissima proposta del Superiore Ministero, questa Congregazione di Carità accetta che venga costituita una Commissione Mista, per l’amministrazione dell’erigendo Senotrofio, che dovrà essere composta di cinque membri, cioè dal Presidente e di quattro Componenti: Presidente dovrà essere il Presidente, pro tempore, della Congregazione di Carità; i quattro Componenti saranno due membri della Congrega medesima, da sorteggiarsi anno per anno, e i due parenti chiamati dal testatore, come è disposto nel suo atto di ultima volontà,

Considerato

-Che reputasi dannoso di accrescere il numero dei Componenti predetti con gli elementi di ordine ecclesiastico, indicati dal testatore, sia per il carattere laico della futura Istituzione, sia per il maggiore ingombro che ne deriverebbe alla speditezza dell’Amministrazione dell’Ente;

-Che, tenuto conto delle esiguità delle rendite del patrimonio in parola, si ravvisa opportuno istituire il Senotrofio e non l’Ospedale, occorrendo, per il regolare funzionamento di quest’ultimo, maggiori spese;

Ritenuto

Necessario provocare il riconoscimento sovrano all’istituendo Senotrofio, a fine di dare a questo una personalità giuridica a sé, come conseguenza dello scopo speciale, determinato e voluto dal fondatore Addimandi.
Letto l’art 91 della legge di Pubblica Beneficenza 17 luglio 189, nonché gli art. 93 e seguenti del Regolamento 9 febbraio 1891 per l’esecuzione di detta legge,

ad unanimità delibera

A. Istituirsi in questo Comune di Carife, conformemente ad apposito Statuto organico, un ospizio dei vecchi ‘d’ambo i sessi, inabili a proficuo lavoro sotto la denominazione “Senotrofio Addimandi”. Tale istituto sarà amministrato da apposita Commissione, composta dal Presidente della Congrega di Carità, che ne avrà la Presidenza, da due membri della Congrega medesima, da sorteggiarsi anno per anno e da due parenti del testatore Addimandi, conformemente all’atto di sua ultima volontà;
B. E’ dato incarico al Presidente di questa Congregazione di Carità di avanzare regolare domanda al Governo, per l’erezione in Ente Morale del suddetto “Senotrofio Addimandi” unendo alla medesima copia del presente verbale, nonché gli altri atti e documenti, che la specialità della pratica richiede.
La seduta continua sul seguente oggetto:

SENOTROFIO ADDIMANDI – STATUTO ORGANICO

LA CONGREGAZIONE

-Visto il testamento olografo del 26 giugno 1875 del fu Canonico Pasquale Addimandi, col quale nominava ed istituiva erede universale di tutti i suoi beni questa Congregazione di Carità, coll’obbligo espresso di costituire un Ospedale o Senotrofio in sollievo dei veri poveri sofferenti ed inabili di questo Comune;
-Letto il proprio atto, di pari data, col quale si è deliberato istituirsi un Senotrofio, s’è provocato il riconoscimento giuridico di esso, e s’è provveduto puranco alla composizione ella Commissione speciale per l’amministrazione di tale Ospizio;
-Considerato che, pel funzionamento di detto Senotrofio bisogna provvedere innanzi tutto alla formazione di uno Statuto organico, conforme alla volontà del testatore alle leggi e regolamenti in vigore,
per appello nominale
Ad unanimità delibera approvarsi il seguente Statuto Organico per l’erigendo Senotrofio Addimandi, composto da 28 articoli:

CAPO I – Origine e scopo dell’Istituto e mezzi dei quali dispone

ARTICOLO 1°

Il Senotrofio Addimandi, da istituirsi in Carife con la rendita dell’asse ereditario di oltre centomila lire del fu Canonico Pasquale Addimandi, in conformità del testamento olografo (scritto per intero di pugno del testatore, n.d.r.) del 26 giugno 1875, non ancora eretto in Ente Morale, pendente la pratica relativa, incomincerà a funzionare col primo gennaio 2015, nel locale che sarà all’uopo acquistato o permutato con altri beni del patrimonio fondatore.

ARTICOLO 2°

L’ospizio ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all’assistenza dei veri poveri, d’ambo i sessi, sofferenti ed inabili a lavoro proficuo, in conformità dell’art. 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 1889, N° 6535 – Serie 3^ aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Carife, e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo. Sono esclusi dal beneficio del ricovero coloro i quali abbiano ottenuto una pensione d’invalidità dalla Cassa Nazionale di Previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai.

ARTICOLO 3°

E’ vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

ARTICOLO 4°

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali.

ARTICOLO 5°

Le norme del ricovero degl’inabili e sofferenti sono determinate dal Regolamento.

ARTICOLO 6°

L’ospizio provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio dell’eredità Addimandi, con metà dei provventi (sic!) dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogn’altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

ARTICOLO 7°

Nel caso d’insufficienza di posti sono preferiti gl’inabili, i quali versano in più grave miseria ed in maggiore abbandono. Il numero dei posti sarà stabilito nel Regolamento, in relazione ai mezzi, di cui dispone l’istituzione.

ARTICOLO 8°

Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata indebitamente, o per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte, ed in grado di farlo, o per altra causa, l’Amministrazione deve ripetere da chi di dritto il pagamento delle rette.

ARTICOLO 9°

Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età, ed al loro stato fisico ed intellettuale, e partecipare ai provventi (sic!) dei lavori da loro eseguiti.

ARTICOLO 10°

I ricoverati sono dimessi dall’Istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza. Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi dal Regolamento.

ARTICOLO 11°

Qualora un ricoverato, pel quale tuttora sussista il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l’Istituto o ne sia comunque licenziato, devesi informarCe la Congregazione di Carità del Comune, e, se questa non abbia mezzi per soccorrerlo, i parenti più prossimi che possono aiutarlo in qualsiasi modo.

ARTICOLO 12°

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministero (sic!) del culto cui appartiene.

CAPO II – AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13°

L’Ospizio ha una Commissione speciale amministrativa gratuita ed ha Impiegati e servitù a stipendio.

ARTICOLO 14°

La Commissione speciale si compone del Presidente pro tempore della Congregazione di Carità di Carife, che ne avrà la Presidenza, di due membri della Congregazione medesima da sorteggiarsi anno per anno e da due parenti dell’Addimandi, designati col suo testamento olografo del 26 Giugno 1875, in linea mascolina.

ARTICOLO 15°

In caso d’assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano della Congregazione di Carità, in caso di contemporanea elezione quello che ebbe il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano.

ARTICOLO 16°

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. Se il provvedimento di decadenza, da pronunciarsi dal Consiglio Comunale, sarà adottato contro i parenti del testatore Addimandi, se quest’ultimi dovessero rinunziare alla carica, e se non vi fossero più eredi discendenti, in linea mascolina, lo stesso Consiglio Comunale nominerà i membri decaduti, dimissionari o mancanti.

CAPO III – Adunanze ed attribuzioni della Commissione

ARTICOLO 17°

Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo il primo lunedì di ogni mese, le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei Componenti la Commissione stessa, sia per invito dell’Autorità governativa.

ARTICOLO 18°

Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese coll’intervento della metà più uno di coloro che la compongono, ed a maggioranza assoluta degl’intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni (sic!) concernenti persone. Per la validità degl’atti non è computato chi, avendo interesse giusta l’art. 15 della legge 17 luglio 1890 N° 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

ARTICOLO 19°

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degl’intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne vien fatto menzione.

ARTICOLO 20°

La Commissione provvede all’ordinaria gestione del Senetrofio (sic!) ed al suo funzionamento. Forma i progetti dei Regolamento di Amministrazione e di servizio interno e per il personale. Promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti. Nomina sospende e licenzia gl’Impiegati ed i salariati, Delibera in genere, su tutti gli affari che interessano l’Istituzione.
CAPO IV – Attribuzioni del Presidente della Commissione

ARTICOLO 21°

Spetta al Presidente:
a)di rappresentare l’Istituzione e di curare l’esecuzione delle Deliberazioni prese dalla Commissione;
b)di sospendere per gravi motivi, gl’Impiegati e salariati, e di prendere, in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne alla Commissione in adunanza, da convocarsi entro breve termine.

CAPO V – Avvertenze e norme generali d’amministrazione

ARTICOLO 22°

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale diiscarico pel Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, del membro anziano, e del Segretario.

ARTICOLO 23°

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico, in cui sono stabilite puranco speciali punizioni per gl’addetti all’Istituzione.

ARTICOLO 24°

Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall’Esattore Comunale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 25°

Presso il Municipio di Carife e presso la Direzione dell’Ospedale sarà aperto un Registro delle offerte a pro dello stabilimento

ARTICOLO 26°

I prodotti dei lavori, come è cenno nel precedente art. 6, per metà va (Sic!) a beneficio dell’Istituzione, e l’altra metà a profitto dei ricoverati, i quali ne potranno disporre di un quarto per quell’uso che troverà regolare il Direttore, e l’altro quarto costituirà una riserva personale. Questa riserva, e gli altri oggetti portati con se (sic!) dal ricoverato al tempo dell’ammissione, si devolveranno, in caso di morte, all’Ospizio.

ARTICOLO 27°

E’ data facoltà alla Commissione Amministratrice di provvedere allo insegnamento ed alle esigenze dei ricoverati.

ARTICOLO 28°

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890 N° 6972, 18 luglio 1904 N° 390 e dei Regolamenti relativi.

Una nota simpatica: Il Segretario Clemente Grande annota familiarmente “Pasqualino” in calce al verbale per ricordarsi di far firmare il Presidente Avv.to Pasquale Santoro, di cui era cognato.

Molti cittadini di questo Comune facevano istanza alla Congrega di Carità per ottenere in enfiteusi terreni agricoli o fabbricati lasciati in eredità dal Canonico Pasquale Addimandi.
Naturalmente la Congrega no sempre accettava le istanze. Vediamone un esempio nella deliberazione adottata nel corso del 1911:
L’anno 1911 il giorno quattro aprile in Carife e nella Casa Comunale. Convocatasi la Congrega di Carità nei modi e termini di legge s’è la medesima riunita nelle persone dei Sigg.:

1.Avv. Santoro Pasquale – Presidente
2.Forgione Antonio
3.Dott. Flora Nicola
4.Pezzano Silvano
5.Siconolfi Giovanni

Assiste alla seduta il Segretario Grande Clemente.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: ISTANZA DI CARUSO ROCCO CHE CHIEDE IN ENFITEUSI PERPETUA LA CASA SITA ALLA STRADA S. ANNA DI PERTINENZA DEL FUTURO SENOTROFIO ADDIMANDI.

LA CONGREGA

-Letta la domanda, in data 2 febbraio ultimo, avanzata da Caruso Rocco di Leonardo, tendente ad ottenere in enfiteusi perpetua la casa di pertinenza del futuro Senotrofio Addimandi, sita alla strada S. Anna in questo abitato, composta di due vani sottani, e confinante con beni di Salvatore Gonnella, Rocco Sallicandro ed orto a secco della Signora Giulia Addimandi, maritata al Cav. Giuseppe Cirelli;
-Considerato che detta casa non può assolutamente essere concessa in enfiteusi per la precipua ragione che la medesima è destinata qa servire, dopo la costruzione di nuovi vani superiori, per locale del Senotrofio, che dovrà aprirsi, giusta il volere del testatore Canonico Don Pasquale Addimandi, dopo la morte dell’attuale usufruttuaria Saura Filomena;
Per appello nominale, ad unanimità delibera:
Non accogliersi la domanda avanzata dal Sig. Caruso Rocco di Leonardo relativamente all’enfiteusi innanzi cennata.

A molti altri Carifani andò meglio…molto meglio.

Nel corso del 1914 la Congrega adottò una deliberazione con la quale sollecitava l’approvazione dello Statuto da parte della Commissione di Beneficenza Provinciale, dopo che ne aveva modificato l’art. 14, che disciplinava la composizione del Consiglio di amministrazione. Intanto erano cambiati i componenti, che erano i seguenti.

1.Cav. Avvocato GIOCONDO SANTORO – Presidente
2.Santoro Michelarcangelo
3.Tedeschi Prof. Emilio
4.Avv. Contardi Michele

L’Avv. Michele Contardi, originario di San Sossio, aveva sposato il 14 maggio 1905, in Carife, la Marchesina Lucia Capobianco (Donna Lucietta), figlia di Dionigi Filomeno Capobianco.

congrega1

Nella locandina si legge: Ex combattente, già deputato provinciale di Avellino, componente la Commissione di beneficenza, primo eletto nel Consiglio Provinciale, avvocato valorosissimo. Candidato nella lista di opposizione costituzionale “Stella a cinque punte” porta il N. 4.
Il Comune di Carife gli ha dedicato una via. Quella che porta al Palazzo Marchesale, dove abitò a lungo.
Il Segretario naturalmente era sempre il Sig. Clemente Grande, originario di Zungoli, imparentato, come si è detto altrove con la cospicua famiglia dei Santoro. Aveva sposato infatti Angelina, sorella di Don Giocondo e Don Pasquale.
Leggiamo il verbale di quella seduta:

LA CONGREGA

– Letta l’ordinanza della Commissione di Beneficenza del 28 settembre del passato anno, pervenuta in copia a quest’ufficio solamente il 22 febbraio ultimo, con raccomandata. 1496;
– Poiché da essa rilevasi che fu soprasseduto dall’approvazione dello Statuto organico dell’istituendo Senotrofio Addimandi, perché faceva mestieri sottoporre al parere del Consiglio Comunale la modifica apportata all’art. 14 dello Statuto, in virtù della quale entrano a far parte ella Commissione Amministrativa dell’istituenda Opera Pia tutti e cinque i Componenti la Congrega, oltre i due membri testamentari parenti del de cuius;
– Poiché a tale incombente è stato provveduto con la deliberazione di questo Consiglio Comunale del 10 andante, il quale ha dato parere favorevole all’introdotta modifica; per il che nessun ostacolo più si frappone all’ulteriore corso della pratica per il conseguimento dell’erezione in Ente Morale;
– Considerato che deve ritenersi ero errore di fatto, quello in cui incorre la detta ordinanza tutoria, quando, pur richiamando la decisione Ministeriale, attribuisce alla stessa una volontà diversa da quella che essa effettivamente espresse; giacché quella decisione volle la preponderanza della Congrega di Carità nella formazione della Commissione Amministrativa dell’Opera Pia da istituirsi, e non l’inversa, come mostra dim erroneamente ritenere l’ordinanza tutoria suddetta;
– Attesocché si appalesa intanto urgente approntare il fabbisogno per il funzionamento del Senotrofio, sia determinando i locali necessari, sia provvedendo alle suppellettili ed a quant’altro sarà per occorrere; ed a tanto, in mancanza della legale costituzione della Commissione Amministrativa, potrà solo attendere un Commissario Prefettizio, la cui nomina s’invoca, ed il cui operato non potrà non meritare la ratifica della costituenda Commissione,
ad unanimità Delibera
Farsi caldi voti all’On. Commissione Provinciale di Beneficenza perché, rotto il lungo silenzio, voglia provveder con la maggiore sollecitudine:

1.All’approvazione dello Statuto organico con l’introdotta modifica dell’art. 14, per l’erigendo Senotrofio Addimandi, di cui vorrà promuovere il riconoscimento giuridico;
2.A provocare dall’Ill.mo Sig. Prefetto la nomina di un Commissario, con mandato di approntare tutto quello che potrà occorrere al funzionamento del Senotrofio, determinando i locali necessari, acquistando le suppellettili e tutto quello che crederà indispensabile alla bisogna e prelevando le somme occorrenti dalle rendite dell’annata in corso.
Previa lettura e conferma si sottoscrive.

Nella seduta del 20 luglio 1916, quando già la Prima Guerra Mondiale era scoppiata, troviamo un nuovo componente nella Commissione Amministrativa: si tratta del Dottor Paolo Salvatore, autore, tra l’altro, di un Vocabolarietto del dialetto Carifano, degli Appunti di Storia di Carife.

IL DOTT: PAOLO SALVATORE

IL DOTT: PAOLO SALVATORE

In quella seduta la Congrega di Carità di Carife si dovette occupare nuovamente del problema dell’approvazione dello Statuto Organico del Senotrofio Addimandi, il cui iter era stato ed era particolarmente tormentato e rallentato dalla burocrazia.
Leggiamo il verbale:

LA CONGREGA

-Letto il proprio atto del 13 maggio 1914, col quale venne formato ed approvato lo Statuto organico per l’istituendo Senotrofio Addimandi, composto di 28 articoli;
-Considerato che, con altra deliberazione del 29 agosto 1914, venne modificato l’art. 14 di detto Statuto, nel senso che la Commissione speciale, per l’amministrazione di tale ospizio, avrebbe dovuto comporsi del Presidente pro tempore di questa Congregazione di Carità, con le funzioni di Presidente e di tutti e quattro i membri della Congregazione medesima;
-Che, invece l’On.le Commissione Provinciale di Beneficenza, con decisione del 6 settembre 1915, espresse parere di doversi nuovamente modificare il cennato art. 14 di detto Statuto, ritenendo più conveniente che la speciale sullodata Commissione Amministrativa fosse composta dal Presidente pro tempore di questa Congregazione di Carità, di due parenti del testatore Addimandi in linea mascolina, di due componenti nominati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Congrega di Carità, e da due altri componenti da eliggersi dall’Ill.mo Signor Prefetto di questa Provincia;
-Che tale proposta fu accolta pienamente da questa Congrega di Carità, come da sua deliberazione del 21 novembre 1915;
-Che questo Consiglio Comunale, in conformità dell’art. 51 della legge 17 luglio 1890, N. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza e 95 del relativo Regolamento 5 febbraio 1891 N. 99, ha dato parere favorevole er la fondazione in questo Comune della nuova Pia Istituzione “Senotrofio Addimandi, approvando pienamente il detto Statuto organico e le propoiste modifiche, come da regolari deliberazioni del 27 maggio 1914 – 10 marzo 1915 e 26 dicembre 1915;
-Letta la nota Sottoprefettizia del 2 corrente, n. 4313, con la quale si comunica che l’On. Ministro dell’Interno, prese in esame gli atti concernenti l’erezione in Ente Morale del lascito Addimandi, ha rilevato che, mentre con la succennata deliberazione del 21 novembre 1915 questa Congrega deliberò la modifica dell’art. 14 dello Statuto, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, in base al parere 6 settembre 1915 espresso dall’On, Commissione Provinciale di Beneficenza, non risulta introdotto nel progetto dello Statuto tale modifica, facendosi invito di provvedere a tanto;
-Ripreso in esame lo Statuto in parola che si ratifica in ogni sua parte, senza apportare nuove modifiche,
-Ad unanimità di voti

DELIBERA

Compilarsi e riapprovarsi il seguente Statuto organico, per l’erigendo Senotrofio Addimandi, composto di 28 articoli, conformemente ai precedenti atti di questa Congrega del 13 maggio, 29 agosto 1914 e 21 novembre 1915, ed a quelli corrispondenti del Consiglio Comunale del 27 maggio 1914, 10 marzo e 26 dicembre 1915.
Segue la trascrizione dello Statuto che già conosciamo. Ci limitiamo a trascrivere il solo art. 14 più volte citato e modificato:

Articolo 14

La Commissione speciale si compone del Presidente pro tempore della Congregazione di Carità di Carife, di due parenti del testatore Addimandi, in linea mascolina, a norma del suo testamento olografo del 26 giugno 1875, di due Componenti da eliggersi rispettivamente nel seno del Consiglio Comunale e Congregazione di Carità, e da due altri membri da nominarsi dal Signor Prefetto della Provincia; Si rimane in carica per un quadriennio, meno i parenti del testatore che sono a vita.

Appare evidente come ci si sforzasse di mantenere delicati e saldi equilibri di potere in un paese in cui, chi amministrava il Comune voleva tenere le mani anche nella Congrega, onde poter elargire favori non solo agli aventi diritto, ma anche per accrescere il proprio consenso elettorale.
In data 27 dicembre 1916, al Segretario Clemente Grande che chiede un compenso “per lavori espletati nell’interesse del Senotrofio Addimandi negli anni 1914-1915 e 1916, propone di poter avere dei fondi rustici in permuta, mettendo sul piatto anche una sua casa, sita al Corso Margherita, in seguito Via Roma.
“Ritenuta la evidente convenienza di procedere alla proposta permuta della casa del Sig. Grande Clemente da adibirsi ad ospizio dell’erigendo Senotrofio, con proprietà rustica di questo Ente a rigoroso pezzo di stima”.

La Congrega, ad unanimità, deliberò come segue:

1. Autorizza il Presidente a procedere alla stipula di regolare contratto di Promessa di Permuta col Sig. Grande Clemente della casa di proprietà di costui al Corso Margherita di Carife con beni rustici di pertinenza di questa Congrega rimettendo alla discrezionalità del Presidente medesimo la determinazione dei singoli fondi a permutarsi, sotto l’espressa condizione che alla stima dei rispettivi cespiti proceda un perito che dovrà nominarsi dall’Ill.mo Presidente del Tribunale di Ariano, dopo l’approvazione che sarà impartita al presente atto da parte dell’Autorità Tutoria;
2. Autorizza lo stesso Presidente, di seguito al regolare adempimento di quanto innanzi, e dopo…(illegibile) a procedere alla stipula del contratto definitivo di permuta col Sig. Grande.

Previa lettura e conferma il verbale si sottoscrive.

Il verbale risulta firmato da Santoro Michele Arcangelo, in qualità di Presidente facente funzioni, dal Sacerdote Giuseppe Carsillo e dal Prof. Tedeschi Emilio (Don Emilio), che firma anche come Segretario.
Non è dato sapere perché non abbia firmato l’Avv. Michele Contardi.

Forse la permuta non fu concretizzata ed in quella casa, demolita dopo il sisma del 1980, continuò ad abitare Donna Gina Grande, figlia di Clemente.
La casa, o meglio l’area di sedime, è ora di proprietà di Adriano Santoro, figlio del Compianto Don Antonio, nipote di Donna Gina, che aveva sposato il Maestro Giordano, segretario del Fascio a Carife.