Il Primo Regolamento per l’Acquedotto di Carife

In data 24 aprile 1924, prima che arrivasse l’acqua, il Consiglio Comunale di Carife adottò il Regolamento per la fornitura del prezioso liquido. Facciamo parlare la Deliberazione che fu adottata:
“Sessione Ordinaria – Convocazione prima.
OGGETTO: Regolamento per la distribuzione dell’acqua ai privati.
L’anno millenovecentoventiquattro il giorno quattro del mese di Aprile nel Palazzo Municipale. Il Consiglio regolarmente convocato si è riunito nelle persone dei signori:

1. GALLICCHIO ANGELO RAFFAELE

2. CAPOBIANCO FELICE

3. CARUSO VITO

4. CLEMENTE CELESTINO

5. DI IANNI GIUSEPPE

6. INFANTE ROCCO

7. LOFFA LORENZO

8. MELCHIONNA GIUSEPPE

9. SANTORO GAETANO

10. SANTORO Cav. PASQUALE

 

ASSENTI:

1. CLEMENTE LUIGI

2. NIGRO GIUSEPPE

3. MANZI ONOFRIO

4. PASTORE ROCCO

5. SALVATORE GIUSEPPE  (Deceduto).

Assiste alla seduta il Segretario comunale sig. MANZI GIUSEPPE. Il sig. GALLICCHIO ANGELO RAFFAELE nell’assumere la presidenza riconosciuto legale il numero degli intervenuti riferisce che in vista del prossimo compimento delle opere per la conduttura delle acque potabili nel paese, si manifesta la tendenza di parecchie famiglie di voler il fontanino in casa dell’acqua per uso domestico, assoggettandosi al pagamento di un determinato canone, è buono che l’Amministrazione formi apposito regolamento contenente le norme atte a disciplinare l’uso dell’acqua in parola. All’uopo fa dar lettura dal Segretario del Consiglio dello schema di regolamento allistito (sic!) da questo ufficio ed invita il Consiglio medesimo ad approvarlo. Il Consiglio udito l’esposto del Presidente e lettura del cennato regolamento che articolo per articolo esamina per renderlo adatto alle esigenze delle famiglie particolari. Ritenuto che con la concessione di tali acque il comune verrà a crearsi una discreta rendita per far fronte anche alle stimate forze finanziarie a questo bilancio comunale approva il regolamento suddetto composto di 14 articoli distinti come appresso:
Regolamento per la concessione d’acqua comunale ai privati.

ART. 1
I cittadini che facciano domanda possono ottenere l’acqua in esclusivamente per gli usi domestici e non per uso industriale come fornaci, trappeti, fabbriche, irrigazione, ecc, alle seguenti condizioni:

ART. 2
I concessionari hanno l’obbligo di corrispondere al Comune l’annuo canone di lire cinquanta da pagarsi a rate bimestrali nella cassa comunale.

ART. 3
Le acque di supero dei fontanini pubblici sono diritto di proprietà del Comune, avranno lo scolo naturale ed è vietato espressamente a chiunque di servirsene durante il percorso pena la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre contravvenzione comunale.

ART. 4
Anche le acque di rifiuto dei fontanini pubblici possono concedersi ai privati con pagamento da fissarsi da Consiglio Comunale ogni qual volta si presentino domande.

ART. 5
Nelle concessioni di acque di rifiuto saranno preferiti coloro che ne dimostreranno il bisogno per uso industriale ed agricolo. In caso vi fossero vari richiedenti si stabilirà gara fra questi. Per quanto concerne l’uso delle acque per i trappeti, fabbriche di alcol (alambicchi, nota del redattore) di laterizi, mulini dietro regolare domanda da parte degli interessati verrà fissato dall’Amministrazione comunale un canone da stabilirsi caso per caso.

ART. 6
E’ severamente proibito che le acque derivanti dai rubinetti privati siano incanalate in altro tubo che si scarica sulla pubblica strada come si fa espresso divieto di tenere aperti gli stessi rubinetti per evitare spreco d’acqua.

ART. 7
Le concessioni si intendono fatte in perpetuo e sia che vengano praticate con scrittura privata sia con atto pubblico possono essere revocate solo nel caso di non effettuato pagamento di canone.

ART. 8
L’impianto per la concessione dell’acqua vien fatto sotto la diretta sorveglianza dell’Amministrazione Comunale ed a spese del richiedente dall’innesto della tubolatura principale al luogo dove si stabilisce il fontanino.

ART. 9
Le spese di manuntenzione e quant’altro occorre per la diramazione dell’acqua per uso di famiglia.

ART. 10
Chiunque intenda dopo la consegna dei lavori acquistare l’uso di acqua in famiglia o per industria alle condizioni di cui nei precedenti articoli deve farne domanda all’Amministrazione comunale ed ottenuta la concessione, assoggettarsi a tutte le spese di impianto ed alla diretta sorveglianza amministrativa.

ART. 11
L’Amministrazione comunale è facultata in qualsiasi epoca sopprimere in tutto o in parte l’uso dell’acqua concessa ai privati o come nei precedenti articoli qualora sorgesse la necessità di adibire l’acqua a scopo di maggiore utilità o di pubblico interesse i concessionari in tal caso non possono opporsi né pretendere compensi ed indennizzi di danni per spese sostenute, salvo proporzionata restituzione del canone pagato pel tempo in cui vien privato dell’uso d’acqua.

ART. 12
Tanto la totale soppressione quanto la riduzione dell’uso delle acque deve farsi per tutti i cittadini concessionari indistintamente e non per singolo casi, tanto perché l’Amministrazione non abbia faccia di favoritismi o partigianerie.

ART. 13
Verificandosi guasti alla sorgente o comunque interruzione del corso delle acque per qualsiasi causa l’Amministrazione si dichiara irresponsabile e i concessionari possono ottenere il diffalco del canone solo dopo sei mesi di interrotto uso della concessione. Se però si verifichi solamente diminuzione della quantità di acqua gli stessi concessionari non hanno diritto ad indennizzo o riduzione di sorta.

ART. 14
I tubi per la somministrazione delle acque ai privati avranno le dimensioni che saranno ritenute opportune dall’Ingegnere Direttore dei lavori a tipo unico per tutte le concessioni.

NOTA BENE: Nel verbale non è riportato l’esito della votazione.

La Deliberazioni fu pubblicata, senza reclami, domenica 27 aprile 1924.

La Sotto Prefettura di Ariano di Puglia, con propria nota (n. 2902 del 27 Luglio) aveva mosso alcuni rilievi su conforme parere del Genio Civile, cui il Regolamento era stato inviato.

In data 7 agosto 1924 (l’acqua era già arrivata ai fontanini e nei rubinetti delle case di pochissimi privati cittadini) il Consiglio Comunale deliberò sul seguente OGGETTO: Modifica al regolamento per la concessione di acqua ai privati.

Leggiamo il verbale di quella seduta:

“Il Presidente (Gallicchio, n. d. r.) fa dar lettura al Consiglio per mezzo del Segretario (Manzi Giuseppe Luigi, n.d.r.) della nota della Sotto Prefettizia 27 u.s. n.2902 la quale contiene alcune osservazioni del Genio Civile sul regolamento per concessione d’acqua ai privati, deliberato da questo Consiglio Comunale con atto del 24 aprile 1924 ed invita l’assemblea a deliberare analogamente. Il Consiglio, udita lettura dei rilievi apportati dal sullodato Genio Civile sul Regolamento suddetto, ad unanimità delibera: Sono stabilite le seguenti modifiche al Regolamento per la concessione di acqua potabile ai privati in corrispondenza dei cennati rilievi del Genio Civile:

1. Il getto del fontanino dell’acqua potabile ai privati deve essere con rubinetti intermittenti a questo diametro di millimetri cinque. Il rubnetto sarà di unico tipo per tutti i privati che ne fanno richiesta.

2. L’art. 6 viene chiarito così che allo scopo di non fare attingere acqua ai concessionari in quantità superiore al consumo domestico, è a loro vietato di incanalare il supero nella pubblica strada.

3. Modifica da apportarsi dal’articolo corrispondente: la concessione s’intende fatta a periodo di venti anni, salvo proroga esplicita oppure tacita.

4. Modifica all’art. 7: La concessione potrà essere revocata dall’Amministrazione solo in caso di pagamento mancato della rata dovuta e scaduta. E’ dato incarico a questa Giunta di coordinare le suddette modifiche nel ripetuto Regolamento e formare il testo unico, dopo che le medesime avranno riportato l’approvazione dell’Autorità Superiore.

Letti approvati e sottoscritti i verbali di questa seduta come appresso”.
Seguono le firme.

I rilievi mossi dal Genio Civile di Avellino erano molto importanti e, come si è visto, il Consiglio Comunale non ebbe difficoltà a recepire prescrizioni e suggerimenti.

Il Regolamento, con i necessari adeguamenti tariffari, rimase in vigore fino al 3.3.1971, giorno in cui il Consiglio Comunale di Carife ne adottò un altro.