Il Consiglio di Amministrazione della Congrega di Carità di Carife si occupò più volte dello statuto organico del Senotrofio Addimandi, in quanto la Commissione Provinciale di Beneficenza aveva mosso rilievi e chiesto integrazioni a quello formato ed approvato la prima volta in data 13 maggio 1914.
Leggiamo la deliberazione adottata in data 20 Luglio 1916, l’ultima relativa allo statuto riportata nel registro:
“L’anno millenovecentosedici il giorno venti Luglio in Carife e nella sala delle ordinarie riunioni, la Congregazione di Carità, legalmente convocata con appositi avvisi, diramati a domicilio, si è riunita nelle persone – 1° Cav. Avv. Giocondo Santoro, Presidente – 2° Avv. Contardi Michele – 3° Dottor Salvatore Paolo – Componenti.
Assiste alla seduta il Segretario Signor Grande Clemente – Il Signor Santoro Cav. Giocondo, nell’assumere la Presidenza, riconosce legale il numero degl’intervenuti. Dichiara aperta la seduta ed invita la Congrega a deliberare sul seguente Oggetto – Statuto Organico del Senotrofio Addimandi.
La Congregazione, letto il proprio atto del 13 Maggio 1914, col quale venne formato ed approvato lo statuto organico per l’istituendo Senotrofio Addimandi, composto di 28 articoli; considerato che, con altra deliberazione del 29 Agosto 1914, venne modificato l’art. 14 di detto statuto, nel senso che la Commissione speciale, per l’amministrazione di tale ospizio, avrebbe dovuto comporsi del Presidente pro tempore di questa Congregazione di Carità, con le funzioni di Presidente e di tutti e quattro i membri della Congregazione medesima; che, invece l’On. Commissione Provinciale di Beneficenza, con decisione del 6 Settembre 1915, espresse parere di doversi nuovamente modificare il cennato art. 14 di detto Statuto, ritenendo più conveniente che la speciale sullodata Commissione Amministrativa fosse composta del Presidente pro tempore di questa Congregazione di Carità, di due parenti del testatore Addimandi in linea mascolina, di due componenti nominati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Congrega di Carità, e da due altri componenti da eliggersi dall’Ill.mo Signor Prefetto di questa Provincia; che tale proposta fu accolta pienamente da questa Congrega di Carità, come da sua deliberazione del 21 Novembre 1915; che questo Comunale, in conformità dell’art. 51 della legge 17 Luglio 1890 N° 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza e 95 del relativo Regolamento 5 Febbraio 1891 N° 99, ha dato parere favorevole per la fondazione in questo Comune della nuova Pia Istituzione “Senotrofio Addimandi”, approvando pienamente il detto Statuto organico e le proposte modifiche, come da regolari deliberazioni del 27 Maggio 1914, 10 Marzo 1915 e 26 Dicembre 1915; Letta la nota Sottoprefettizia del 2 corrente N° 4313, con la quale si comunica che l’On. Ministero dell’Interno, prese in esame gli atti concernenti l’erezione in Ente Morale del Lascito Addimandi, ha rilevato che mentre con la succennata deliberazione del 21 Novembre 1915 questa Congrega deliberò la modifica all’art.14 dello Statuto, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, in base al parere 6 Settembre 1915 espresso dall’On. Commissione Provinciale di Beneficenza, non risulta introdotta nel progetto dello Statuto in parola, che si ratifica in ogni sua parte, senza apportarvi nuove modifiche; ad unanimità dei voti delibera compilarsi e riapprovarsi il seguente Statuto Organico per l’erigendo Senotrofio Addimandi, composto di 28 articoli, conformemente ai precedenti atti di questa Congrega del 13 Maggio, 29 Agosto 1914 e 21 Novembre 1915, ed a quelli corrispondenti del Consiglio Comunale del 27 Maggio 1914, 10 Marzo e 26 Dicembre 1915:
CAPO I – Origine e scopo dell’Istituto e mezzi dei quali dispone
ARTICOLO 1°
Il Senotrofio Addimandi, da istituirsi in Carife con la rendita dell’asse ereditario di oltre centomila lire del fu Canonico Pasquale Addimandi, in conformità del testamento olografo (scritto per intero di pugno del testatore, n.d.r.) del 26 Giugno 1875, non ancora eretto in Ente Morale, pendente la pratica relativa, incomincerà a funzionare nel locale che sarà all’uopo acquistato o permutato con altri beni del patrimonio fondatore.
ARTICOLO 2°
L’ospizio ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all’assistenza dei veri poveri, d’ambo i sessi, sofferenti ed inabili al lavoro proficuo, in conformità dell’art. 2 del Decreto Legislativo 19 Novembre 1889, N° 6535 – Serie 3^ aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Carife, e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo. Sono esclusi dal beneficio del ricovero coloro i quali abbiano ottenuto una pensione d’invalidità dalla Cassa Nazionale di Previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai.
ARTICOLO 3°
E’ vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.
ARTICOLO 4°
Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali.
ARTICOLO 5°
Le norme del ricovero degl’inabili e sofferenti sono determinate dal Regolamento.
ARTICOLO 6°
L’ospizio provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio dell’eredita Addimandi, con metà dei provventi (sic!) dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogn’altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.
ARTICOLO 7°
Nel caso d’insufficienza di posti sono preferiti gl’inabili, i quali versano in più grave miseria ed in maggiore abbandono. Il numero dei posti sarà stabilito nel Regolamento, in relazione ai mezzi, di cui dispone l’istituzione.
ARTICOLO 8°
Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata indebitamente, o per aver congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte, ed in grado di farlo, o per alrea causa, l’Amministrazione deve ripetere da chi di dritto il pagamento delle rette.
ARTICOLO 9°
Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età, ed al loro stato fisico ed intellettuale, e partecipare ai provventi (sic!) dei lavori da loro eseguiti.
ARTICOLO 10°
I ricoverati sono dimessi dall’Istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza. Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi dal Regolamento.
ARTICOLO 11°
Qualora un ricoverato, pel quale tuttora sussista il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l’Istituto, o ne sia comunque licenziato, devesi informare la Congregazione di Carità del Comune, e, se questa non abbia mezzi per soccorrerlo, i parenti più prossimi che possono aiutarlo in qualsiasi modo.
ARTICOLO 12°
Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministero (sic!) del culto cui appartiene.
CAPO II – AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 13°
L’ospizio ha una Commissione speciale amministrativa gratuita ed ha impiegati e servitù a stipendio.
ARTICOLO 14°
La Commissione speciale si compone del Presidente pro tempore della Congregazione di Carità di Carife, di due parenti del testatore Addimandi, in linea mascolina, a norma del suo testamento olografo del 26 Giugno 1875, di due Componenti da eliggersi rispettivamente nel seno del Consiglio Comunale e Congregazione di Carità, e da due altri membri da nominarsi dal Sig. Prefetto della Provincia. Si rimane in carica per un quadriennio, meno i parenti del testatore che sono a vita.
ARTICOLO 15°
In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano, in caso di contemporanea elezione quello che ebbe il maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.
ARTICOLO 16°
I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. Se il provvedimento di decadenza, da pronunciarsi dal Consiglio Comunale, sarà adottato contro i parenti del testatore Addinandi, se quest’ultimi dovessero rinunziare alla carica, e se non vi fossero più eredi discendenti, in linea mascolina, lo stesso Consigliuo Comunale nominerà i membri decaduti, dimissionari o mancanti.
CAPO III – Adunanze ed attribuzioni della Commissione
ARTICOLO 17°
Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo il primo lunedì di ogni mese, le altrte ogni qualvolta, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei Componenti la Commissione stessa, sia per invito dell’Autorità governativa.
ARTICOLO 18°
Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese coll’intervento della metà più uno di coloro che la compongono, ed a maggioranza assoluta degl’intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni (sic!) concernenti persone. Per la validità degl’atti non è computato chi, avendo interesse giusta l’art. 15 della legge 17 Luglio 1890 N° 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.
ARTICOLO 19°
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degl’intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne vien fatto menzione.
ARTICOLO 20°
La Commissione provvede all’ordinaria gestione del Senetrofio (sic!) ed al suo funzionamento. Forma i progetti di Regolamento di Amministrazione e di servizio interno e per il personale. Promuove, quando occorra, , la modifica dello Statuto e dei Regolamenti. Nomina sospende e licenzia gl’Impiegati ed i salariati, delibera in genere, su tutti gli affari che interessano l’Istituzione.
CAPO IV – Attribuzioni del Presidente della Commissione
ARTICOLO 21°
Spetta al Presidente:
a) di rappresentare l’Istituzione e di curare l’esecuzione delle Deliberazioni prese dalla Commissione;
b) di sospendere per gravi motivi, gl’Impiegati e salariati, e di prendere, in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne alla Commissione in adunanza da convocarsi in breve termine.
CAPO V – Avvertenze e norme generali d’amministrazione
ARTICOLO 22°
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico perl Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, del membro anziano e del Segretario.
ARTICOLO 23°
I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico, in cui sono stabilite puranco speciali punizioni per gli addetti all’Istituzione.
ARTICOLO 24°
Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall’Esattore Comunale.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 25°
Presso il Municipio di Carife e presso la Direzione dell’Ospedale sarà aperto un registro delle offerte a pro dello stabilimento.
ARTICOLO 26°
I prodotti dei lavori, come è cenno nel precedente art. 6, per metà vanno a beneficio dell’Istituzione, e l’altra metà a profitto dei ricoverati, i quali ne potranno disporre di un quarto per quell’uso che troverà regolare il Direttore, e l’altro quarto costituirà una riserva personale. Questa riserva, e gli altri oggetti portati con se (sic!) dal ricoverato al tempo dell’ammissione, si devolveranno, in caso di morte, all’Ospizio.
ARTICOLO 27°
E’ data facoltà alla Commissione Amministratrice di provvedere allo insegnamento ed alle esigenze dei ricoverati.
ARTICOLO 28°
Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le norme della legge 17 Luglio 1890 N° 6972, 18 Luglio 1904 N° 390 e dei Regolamenti relativi.
Previa lettura e conferma il presente verbale si sottoscrive.
Il Consiglio Comunale nel corso dello stesso anno approvò la Fondazione del Senotrofio Addimandi e relativo statuto organico.
Questo è il verbale della seduta:
“Il Consiglio, considerato che il Canonico Pasquale Addimandi con suo testamento olografo del 26 Giugno 1875, istituì erede di tutti i suoi beni questa locale Congregazione di Carità, con obbligo di istituire un Ospedale o Senotrofio, in sollievo dei veri poveri, sofferenti ed inabili di questo Comune; considerato che la sullodata Congregazione di Carità, con giusti e sani criteri ha prescelto l’istituzione del Senotrofio tenuto conto dell’esiguità delle rendite del cennato patrimonio; letto la Statuto organico per l’istituendo Senotrofio Addimandi, compilato dalla Congregazione medesima, in seduta del 13 maggio 1914, composto di 28 articoli; in conformità dell’art. 51 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza e 95 del Regolamento 5 Febbraio 1891, n. 29 per l’esecuzione di detta legge; per appello nominale, ad unanimità delibera: è dato parere favorevole per la fondazione in questo Comune della nuova Pia Istituzione “Senotrofio Addimandi” , con amministrazione propria, approvando pienamento il relativo Statuto organico, compilato dalla Congregazione di Carità nella seduta del 13 Maggio 1914 e che consta di 28 articoli.
Purtroppo allo stato attuale delle ricerche non si ha la possibilità di sapere se allo Statuto abbia fatto seguito il Regolamento e, soprattutto, se il Senotrofio Addimandi abbia poi realmente funzionato. Si sa comunque che in esso funzionò un asilo gestito da suore.